Agente Riscossione : illegittimità interessi mora applicati su sanzioni ed interessi.

Gli interessi di mora non possono essere applicati sulle “voci” sanzioni ed interessi poiché tassativamente vietato dall’ art. 2 comma 3 DLGS 472/1997 e dall’art. 30 DPR 602/1973 , che così dispongono: 

DLGS n. 472 del 18-12-1997

Articolo 2 Sanzioni amministrative.

Comma 3.

La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi.

 

DPR n. 602 del 29-09-1973

Art. 30 Interessi di mora

Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi. 

L’ illegittimità della richiesta di dette somme , ovviamente, si riverbera anche sull’ errato calcolo degli oneri di riscossione , applicato anche sulle predette somme assolutamente non dovute.