Agenzia delle Entrate: inammissibile il ricorso per cassazione promosso dalla Direzione Regionale.
Gli uffici periferici dell' Agenzia delle Entrate
emettono l'atto impugnato e curano il contenzioso dinanzi alle commissioni tributarie, mentre quello centrale è destinato a costituirsi dinanzi al giudice di legittimità.
Ne consegue che il ricorso per cassazione della Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate è inammissibile in quanto insanabilmente nullo per essere stato proposto da un ufficio periferico, privo di soggettività a rilevanza esterna nel giudizio di cassazione.
Cassazione Civile ordinanza n. 33798 del 4/12/2023