Agenzia entrate Riscossione : FAQ Decreti Cura Italia, Rilancio ed Agosto.
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE
FAQ del 18-08-2020 "Decreti Cura Italia, Rilancio e Agosto”
L’articolo 99 del DL n. 104/2020
(cosiddetto “Decreto Agosto”) ha differito al 15 ottobre 2020 il termine
“finale” di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non
tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di
accertamento affidati all’Agente della riscossione. In precedenza, tale termine
era stato fissato al 31 maggio dall’art. 68 del DL n. 18/2020 “Cura Italia e,
successivamente, slittato al 31 agosto dall’art. 154, lettera a) del DL n.
34/2020 “Rilancio””.
Pertanto, i pagamenti sospesi sono quelli in scadenza dall’8 marzo (*) al 31
agosto 2020.
(*) per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni
della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione
decorre dal 21 febbraio 2020.
No. Nel periodo di sospensione - dall’8 marzo 2020 al 15 ottobre 2020 - Agenzia delle entrate-Riscossione non effettuerà la notifica delle cartelle di pagamento, nemmeno tramite posta elettronica certificata (pec).
I termini per il pagamento sono sospesi
fino al 15 ottobre 2020. I versamenti oggetto di sospensione devono essere
effettuati entro il 30 novembre 2020.
Non necessariamente. Per le cartelle di
pagamento in scadenza nel periodo di sospensione puoi anche richiedere una
rateizzazione. Al fine di evitare l’attivazione di procedure di recupero da
parte di Agenzia delle entrate- Riscossione è opportuno presentare la domanda
entro il 30 novembre 2020.
Il pagamento delle rate in scadenza è
sospeso dall’ 8 marzo al 15 ottobre 2020. Queste rate devono essere versate
comunque entro il 30 novembre 2020.
Si. L’operatività di Agenzia delle
entrate-Riscossione prosegue anche nel periodo di sospensione e pertanto
tratterà le tue istanze e ti invierà i previsti riscontri.
Si. Il “Decreto Rilancio” estende da 5 a
10 il numero massimo delle rate, anche non consecutive, che comportano la
decadenza del piano di rateizzazione in caso di mancato pagamento. Tale
agevolazione si applica ai piani di rateizzazione in essere e a quelli che
verranno concessi a fronte di istanze presentate fino al 15 ottobre 2020.
No. Durante il periodo di sospensione
Agenzia delle entrate-Riscossione non attiverà alcuna nuova procedura cautelare
(es. fermo amministrativo o ipoteca) o esecutiva (es. pignoramento).
Dall’8 marzo al 15 ottobre 2020 le
azioni di recupero, cautelari ed esecutive, dei carichi affidati alla
riscossione sono sospese e pertanto, fino a quest’ultima data, Agenzia delle
entrate-Riscossione non procederà all’iscrizione di fermi amministrativi (o
alle iscrizioni di ipoteche). Solo dopo il 15 ottobre, a fronte del mancato o
integrale pagamento del debito e, in assenza di una richiesta di rateizzazione,
l’Agenzia potrà richiedere l’iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo (o
l’iscrizione dell’ipoteca sull’immobile).
Si. Durante il periodo di sospensione
previsto dal Decreto, puoi pagare integralmente il debito oggetto di fermo
amministrativo per ottenere la sua cancellazione oppure chiedere un piano di
rateizzazione del debito e pagare la prima rata per ottenere il consenso alla
sospensione del fermo amministrativo.
Fino al 15 ottobre 2020 sono sospesi gli
obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi, effettuati dall’Agente della
riscossione prima della data di entrata in vigore del Decreto n. 34/2020, se
relativi a somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità
relative al rapporto di lavoro o di impiego nonché a titolo di pensione e
trattamenti assimilati. Pertanto, il datore di lavoro, dall’ entrata in vigore
del Decreto Rilancio e fino al 15 ottobre 2020, non effettuerà le relative
trattenute che riprenderanno, salvo l’eventuale pagamento del debito, a
decorrere dal 16 ottobre 2020.
No. Il “Decreto Rilancio” ha dato la
possibilità di pagare le rate in scadenza nell’anno 2020 della
“Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio” entro il 10 dicembre 2020 senza
l’applicazione di interessi e senza perdere i benefici delle Definizioni
agevolate.
Per effettuare il pagamento puoi
continuare a utilizzare i bollettini contenuti nella "Comunicazione delle
somme dovute" già in tuo possesso anche se effettuerai il versamento in
date differenti rispetto a quelle originarie. Se hai smarrito la “Comunicazione”
puoi sempre chiederne una copia con il nostro servizio online.
No. Il Decreto prevede che la scadenza
del 10 dicembre 2020 non ammette alcun ritardo. Quindi è necessario fare
attenzione, perché il pagamento delle rate della ”Rottamazione-ter” e/o del
”Saldo e stralcio”, effettuato dopo il 10 dicembre 2020, sarà acquisito a
titolo di acconto sull’intero debito e il contribuente perderà i benefici delle
misure agevolative.
Si. Il “Decreto Rilancio” ha previsto la
possibilità di richiedere la rateizzazione (ex articolo 19 del DPR n. 602/1973)
dei debiti oggetto di “Rottamazione” o di “Saldo e stralcio” per i quali il
contribuente ha perso il beneficio della Definizione agevolata, non avendo
pagato entro i relativi termini le rate che erano in scadenza nell’anno 2019.
In questo caso la concessione della
nuova dilazione, come previsto dall’art. 19, comma 3 lett. c) del DPR n.
602/1973, è subordinata al pagamento, in unica soluzione, delle rate scadute
del precedente piano di pagamento.
A partire dal 15 giugno
2020 Agenzia delle entrate-Riscossione procederà con la graduale
riapertura al pubblico degli sportelli presenti sul territorio nazionale,
nei giorni dal lunedì al venerdì, con orario
dalle 8.15 alle 13.15. L’ingresso sarà consentito solo
tramite appuntamento.
È possibile fissare un appuntamento tramite il servizio “Prenota ticket”, disponibile nell’area
pubblica del portale e dell’App Equiclick senza necessità di pin e password.
In considerazione della sospensione fino al prossimo 15 ottobre 2020 delle
attività di notifica e di riscossione (DL n. 104/2020 “Decreto Agosto”), i
servizi di sportello al momento disponibili sono limitati alle sole operazioni
urgenti e indifferibili, con esclusione dei pagamenti. Per informazioni su
"come e dove pagare" consulta la
sezione dedicata.
Rimangono ancora chiusi al pubblico i punti informativi, gli sportelli in cui
sono in corso lavori di adeguamento alle disposizioni sanitarie vigenti e
quelli con aperture settimanali ridotte o soggetti a restrizioni locali.
No. Nel periodo di sospensione (8 marzo
– 15 ottobre) le Pubbliche Amministrazioni non devono verificare la presenza di
debiti non ancora pagati all’agente della riscossione (articolo 48-bis del DPR
n. 602/1973). Le verifiche eventualmente già effettuate, anche prima
dell’inizio della sospensione, che hanno fatto emergere una situazione di
inadempienza ma per le quali l’agente della riscossione non ha ancora
notificato l’atto di pignoramento, sono prive di qualunque effetto e le
amministrazioni pubbliche procedono al pagamento a favore del beneficiario.