Agenzia riscossione: nullità notifica cartella a mezzo PEC.

L'art. 3-bis della Legge n. 53/1994 prevede che la notificazione con modalità telematica si esegua a mezzo di posta elettronica certificata precisando che la notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di PEC del notificante risultante da pubblici elenchi.

L' art. 16-ter del DL n. 179/2012 individua come pubblici elenchi: IPA, REGINDE, INIPEC.

Nella fattispecie Agenzia delle entrate-Riscossione ha utilizzato per la notifica della cartella esattoriale non l'indirizzo ufficiale presente in IPA : protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it , ma l'indirizzo : notifica.acc.lazio@pec.agenziariscossione.gov.it

Ciò in aperto contrasto con la predetta vigente normativa, con la conseguenza che il procedimento notificatorio della cartella di pagamento, impugnata a seguito rilascio dell'estratto di ruolo, è affetto da nullità.

Commissione Tributaria Provinciale Roma sentenza n. 767 del 26-01-2021