Ammissibile il ricorso tributario nei soli confronti Agente riscossione e non anche ente impositore.

L’ omessa evocazione contestuale in giudizio dell'Agente della riscossione (resistente originario) e dell'Agenzia delle entrate, ufficio locale, (resistente successivo) non determina l’inammissibilità del ricorso.

Nel processo tributario, il fatto che il contribuente abbia individuato nel concessionario, piuttosto che nel titolare del credito tributario, il legittimato passivo, nei cui confronti dirigere l'impugnazione, non determina l'inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell'ente creditore, onere che, tuttavia, grava sul convenuto, senza che il giudice adito debba ordinare l'integrazione del contraddittorio.

Cassazione Civile ordinanza 14991 del 14-07-2020