Ammissione passivo credito tributario: insufficiente l'estratto di ruolo.

Siccome l’estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile e il ruolo e la cartella non notificata o invalidamente notificata sono impugnabili solo a determinate condizioni, in virtù del nuovo comma 4-bis dell’art. 12 Dpr 602/1973, il ruolo e l’estratto di ruolo non possono più essere sufficienti per l’ammissione al passivo del credito tributario.

Non è infatti possibile ammettere al passivo un credito erariale sulla base di un titolo non impugnabile (nel caso di specie l’estratto di ruolo) in quanto, diversamente opinando, sarebbe preclusa al curatore e/o al debitore fallito qualsiasi possibilità di contestare la fondatezza della pretesa tributaria.

TRIBUNALE CIVILE DI NOLA-ufficio procedure concorsuali DECRETO  del 7/11/2023