Atto tributario: la motivazione non può essere integrata in sede processuale.

Con orientamento costante, questa Corte ha affermato che la motivazione di un atto impositivo, di un avviso di liquidazione o di un avviso di pagamento, non può essere integrata in sede processuale, essendo essa un requisito indefettibile dell'atto.

Ne consegue che non può darsi rilievo alla circostanza che i contribuenti, impugnando l'atto anche solo deducendo che esso non contenga alcuna motivazione, non abbiano contestato nel merito la pretesa tributaria, come se ne ammettessero, in questo modo, l'esistenza.

Cassazione Civile sentenza n. 12296 del 23-06-2020