Avviso accertamento TARSU: difetto motivazione

Nell'avviso di accertamento TARSU il Comune ha omesso di indicare la fonte dalla quale ha accertato la superficie dell'immobile in metri quadrati 195,20 rispetto a quella di metri quadrati 131,00, dichiarata dal contribuente.

Trattandosi di omissione relativa ad un elemento essenziale dell'avviso di accertamento, che dà certezza del dato relativo alla superficie dell'immobile sul quale calcolare la tassa, la mancata indicazione comporta l'illegittimità dell'avviso impugnato per difetto di motivazione -insufficiente motivazione- in violazione dell'art. 7 comma 1, della legge 27.7.2000 n. 212.

Inoltre, l’ istanza del contribuente di dilazione del pagamento di quanto accertato non costituisce acquiescenza all'avviso di accertamento avendo la stessa solo funzione di evitare azioni esecutive da parte del Comune. Infatti, la presentazione del ricorso avverso l'avviso di accertamento conferma la volontà del contribuente di non essere acquiescente alle pretese tributarie dell'Ente avanzate con l'avviso di accertamento.

CGT II GRADO PUGLIA sentenza n. 971 del 4/4/2023