Avviso ricevimento : inesistente la notifica priva di sottoscrizione agente postale.

In tema di notificazione per mezzo del servizio postale, che non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario da parte dell'agente postale, l'avviso di ricevimento, prescritto dall'art. 149 codice procedura civile , è il solo documento idoneo a provare sia la consegna, sia la data di questa, sia l'identità della persona a mani della quale la consegna è stata eseguita.

Consegue che la mancanza di sottoscrizione dell'agente postale sull'avviso di ricevimento del piego raccomandato rende inesistente, e non soltanto nulla, la notificazione, rappresentando la sottoscrizione l'unico elemento valido a riferire la paternità dell'atto all'agente postale.


Cassazione Civile ordinanza n. 6109 del 4-03-2020