Avviso ricevimento postale : la richiesta al giudice di esibizione dell'originale equivale alla contestazione di conformità.

La contestazione di conformità agli originali degli atti di notifica ( che non necessita di particolari formule o di specificità ad hoc ) può consistere anche, implicitamente ma inequivocabilmente, nella richiesta, diretta al Giudice, di ordinare al concessionario l'esibizione o la produzione in giudizio degli originali di tali atti, e segnatamente dell'originale dell'avviso di ricevimento.

Ciò è del tutto implicito anche in quella giurisprudenza ( Cassazione Civile ordinanza n. 1974 del 26-01-2018 ) , secondo cui l' Agente della riscossione , parte di un giudizio nel quale è richiesto di dare prova dell'espletamento di un'attività notificatoria, non ha il potere di attribuire autenticità agli avvisi di ricevimento degli atti notificati, che costituiscono documenti di provenienza dell'ufficiale postale, poichè l'autenticazione della copia può essere fatta esclusivamente dal pubblico ufficiale dal quale l'atto è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale e trovando, pertanto applicazione la regola generale di cui all'articolo 2719 codice civile.

Cassazione Civile ordinanza n. 1792 del 23-01-2019