Cartella sanzioni codice strada: unico legittimato passivo l'Agente della riscossione.

In caso di opposizioni esecutive proposte ai sensi degli artt. 615 e 617 cpc. e non anche quindi recuperatorie, l’unico legittimato passivo è l’agente della riscossione, anche per le questioni che riguardino il diritto di procedere ad esecuzione forzata, salvo il diritto dell’agente della riscossione di avvalersi della facoltà di chiamare in causa l’ente creditore, ai sensi dell’art. 39 dlgs. n. 112/1999, per rendergli opponibile la decisione ad ogni effetto, tra cui quello di evitare eventuali azioni di rivalsa.

L’agente della riscossione, al di fuori dell’ipotesi di opposizioni recuperatorie in senso stretto, è l’unico legittimato passivo necessario, quale soggetto titolare dell’azione esecutiva, avendo l’onere di chiamare eventualmente in giudizio l’ente creditore, laddove siano in discussione questioni attinenti al credito o comunque che non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi.

Non vi è, quindi, litisconsorzio necessario con l’ente creditore, in caso di opposizioni esecutive proposte nell’ambito della riscossione a mezzo ruolo.

Tale litisconsorzio sussiste, al più, con riguardo alle opposizioni cd. recuperatorie, quelle, cioè, con le quali si contesti una cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisca il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell’omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, che vanno proposte ai sensi dell’art. 7 dlgs. n. 150/2011 e non nelle forme dell’opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc.

Cassazione Civile ordinanza n. 36505 del 29/12/2023