Cassazione : bollo auto prescrizione 3 anni.Istanza condono non è riconoscimento debito.

Questa Corte, con indirizzo condiviso, ha sostenuto che la tassa automobilistica si prescrive in tre anni.

Tale termine decorre dal primo gennaio dell'anno successivo a quello previsto per il pagamento.

Con riferimento alla validità degli atti interruttivi della prescrizione, che il contribuente contesta con controricorso, nella specie, con riferimento alle annualità 1993 e 1994, non si può, invero, ritenere che l'istanza di condono ex art. 12 della I. n. 289 del 2002, presentata nel 2003, possa assumere valore di riconoscimento del debito idoneo ad interrompere la decorrenza del termine di prescrizione.

L'istanza di condono si inserisce in una procedura di recupero delle somme già pretese dell'Amministrazione finanziaria con la cartella di pagamento, con riferimento alle quali, il contribuente chiede di usufruire di un trattamento agevolativo , ma a tale richiesta non può essere attribuito il significato di riconoscimento di un debito.

L'istanza di condono, infatti, non può ritenersi assimilabile ad una manifestazione di volontà del debitore, esplicita od implicita, di riconoscimento della propria situazione debitoria, idonea ad interrompere la prescrizione del diritto del creditore.

Cassazione Civile ordinanza n. 11316 del 12-06-2020