Cassazione: come va fornita la prova della notificazione a mezzo PEC.
La prova della notifica a mezzo PEC deve essere offerta esclusivamente con modalità telematica, ovverosia mediante deposito in PCT dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato "eml" o "msg" .
La violazione delle forme digitali non determina l'inesistenza della notifica bensì la nullità, vizio che può essere sanato (art. 156 cpc) ove l'atto abbia raggiunto comunque lo scopo cui è destinato.
Cassazione Civile ordinanza n. 16189 del 08.06.2023