Cassazione: diritto restituzione contributi previdenziali prescritti.

In materia previdenziale il regime della prescrizione è sottratto alla disponibilità delle parti e pertanto non è ammessa la possibilità di effettuare versamenti, a regolarizzazione di contributi arretrati dopo che rispetto ai contributi stessi sia intervenuta la prescrizione.

Tale principio trova corretta applicazione nella fattispecie in esame, ove risulta dagli atti che il termine di prescrizione sia spirato anteriormente alla domanda di dilazione; in tal caso, pertanto, ben può, la parte, rivendicare il diritto alla restituzione dei ratei relativi ai contributi portati dalle cartelle di pagamento opposte, in quanto, la prescrizione è irrinunciabile e indisponibile dalle parti e l'ente previdenziale non potrebbe riceverne il pagamento.

Il pagamento dei contributi prescritti, non potendo neppure essere accettato dall'ente di previdenza pubblico e essere rilevato d'ufficio, comporta che l'autore del pagamento ben può chiederne la restituzione.

Il quadro normativo vigente in materia contributiva comporta che all'istanza di dilazione del pagamento dei contributi omessi presentata all'ente della riscossione successivamente all'inutile decorso del quinquennio non possa ascriversi nessun valore interruttivo del termine (quinquennale) già spirato; essa non può nemmeno intendersi quale rinuncia ad avvalersi dell'intervenuta prescrizione stante l'indisponibilità e l'irretrattabilità della prescrizione da parte degli interessati, in virtù della specialità della materia previdenziale.

Cassazione Civile ordinanza n. 13820 del 19.05.2023