Cassazione: effetti della generica contestazione nullità notifica.

Con il ricorso originario il contribuente aveva dedotto, seppur genericamente, «la nullità e/o inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento» e che, a fronte della statuizione di primo grado, che l'aveva ritenuta regolare, ha dedotto in appello l'erroneità della sentenza della CTP che aveva ritenuto rituale la notifica effettuata dal messo comunale a mani della figlia senza il successivo invio della raccomandata informativa.

Anche in presenza di una contestazione in primo grado formulata in modo generico, la parte può, nell'atto di appello, specificare le proprie difese.

La contestazione dell'appellante circa il mancato invio della raccomandata informativa non costituisce eccezione nuova ma mera precisazione della contestazione di irregolarità della notifica dell'avviso di accertamento effettuata già con il ricorso introduttivo.

Non era quindi necessario che il ricorrente in primo grado, a fronte della produzione da parte dell'Agenzia delle entrate della documentazione attestante le modalità di notifica dell'avviso di accertamento, presentasse memoria ex art. 24 d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto la contestazione circa il mancato invio della raccomandata informativa non integrava un nuovo motivo di ricorso rispetto alla già dedotta irregolarità della notifica e neppure può ritenersi che tale produzione documentale facesse sorgere in capo al ricorrente un onere specifico di contestazione, ex art. 115 cod. proc. civ., della specifica modalità di notificazione non rispettata dal messo comunale.

 

Cassazione Civile ordinanza n. 14285 del 25/5/2021