Cassazione: impugnabile innanzi al giudice tributario l'invito al pagamento del contributo unificato.

L' elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 DLGS 546/1992 ha natura tassativa ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi venga portata a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria.

Ovviamente l'impugnazione di un atto non espressamente indicato dall'art. 19 DLGS 546/1992 rappresenta una facoltà e non un onere, il cui mancato esercizio non preclude la possibilità d'impugnazione con l'atto successivo.

In quest'ottica sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione tutti quegli atti con cui l'Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, ancorchè tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento, bensì con un invito bonario a versare quanto dovuto, essendo irrilevante la mancanza della formale dizione "avviso di liquidazione" o "avviso di accertamento" o la mancanza del termine o della forma da osservare per l'impugnazione o della commissione tributaria competente.

La mancata impugnazione dell'invito al pagamento del contributo unificato per atti giudiziari, se accompagnato dall'omesso pagamento, comporterebbe l'automatica irrogazione della sanzione aggiuntiva del 30%. Da ciò deriva sia la natura compiuta e definita della pretesa tributaria sia il concreto interesse, in capo al contribuente, ad impugnare il relativo invito a pagare il contributo unificato.

Cassazione Civile sentenza n. 23532 del 27-10-2020