Cassazione : notifica appello tributario.

In tema di processo tributario la notificazione dell'atto di appello, eseguita alla parte personalmente e non presso il procuratore costituito nel giudizio di primo grado, è affetta da nullità, sicché ove il giudice del gravame non ne disponga la rinnovazione ex art. 291 cpc., la Corte di Cassazione, nel dichiarare tale vizio, deve annullare con rinvio la decisione affinché venga ripristinata la regolarità del contraddittorio

Nella fattispecie , dalla mera lettura degli atti processuali emerge che gli appellanti notificarono il ricorso in appello presso la sede legale dell'appellata anziché nel domicilio eletto in primo grado; la commissione tributaria regionale, a sua volta, invece di disporre la rinnovazione della notifica, a fronte della mancata costituzione della parte intimata, pose la causa in decisione e, pertanto, la conseguente sentenza va cassata con rinvio.

Cassazione Civile ordinanza n. 14862 del 13-07-2020