Cassazione: senza produzione intimazione NO interruzione prescrizione.

Il Tribunale di Palermo pur in mancanza delle relative intimazioni di pagamento ha presunto l'efficacia interruttiva dell'intimazione ritenendo sufficiente, ai fini della identificazione delle cartelle esattoriali cui si riferivano le intimazioni contenute nei pieghi raccomandati inviati al ricorrente, la verificata corrispondenza tra i numeri identificativi dei documenti come apposti sugli avvisi di ricevimento con quelli indicati nei report interni.

L’argomentazione utilizzata dal giudice d'appello non è compatibile con il principio :
  • << L’ atto per avere efficacia interruttiva deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora>>

perchè presume l'efficacia ínterruttiva a prescindere dall'effettiva individuazione del contenuto dell'atto inviato con la raccomandata.

La censura del contribuente va, quindi, accolta con riferimento all'omessa verifica sull'atto inviato con la raccomandata, non potendo supplire la corrispondenza tra i numeri identificativi dei documenti riportati sugli avvisi di ricevimento e quelli indicati nei report interni della società di riscossione con riferimento a ognuna delle cartelle indicate.

Cassazione Civile ordinanza n. 24677 del 14-09-2021