Cassazione : Tarsu ridotta al 40 % della tariffa nel Comune di Nola zona Interporto.

Se il servizio di raccolta rifiuti , sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione ovvero di esercizio dell' attività dell'utente o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, da stabilire in modo che l'utente possa usufruire agevolmente del servizio di raccolta, il tributo è dovuto nella misura ridotta non superiore al 40% della tariffa.

La riduzione spetta per il solo fatto che il servizio di raccolta, debitamente istituito ed attivato, non venga poi concretamente svolto, ovvero venga svolto in grave difformità rispetto alle modalità regolamentari relative alle distanze e capacità dei contenitori, ed alla frequenza della raccolta; così da far venir meno le condizioni di ordinaria ed agevole fruizione del servizio da parte dell'utente.

La riduzione tariffaria non opera quale risarcimento del danno da mancata raccolta dei rifiuti né , men che meno, quale sanzione per l'amministrazione comunale inadempiente; bensì al diverso fine di ripristinare un tendenziale equilibrio impositivo (entro la percentuale massima discrezionalmente individuata dal legislatore) tra l'ammontare della tassa comunque pretendibile ed i costi generali del servizio nell'area municipale, ancorchè significativamente alterato. Correlazione sulla quale si basa la Tarsu, senza con ciò contraddirne il carattere prettamente tributario , e non privatistico-sinallagmatico.

Ciò premesso va rilevato come sia circostanza del tutto pacifica che il servizio raccolta rifiuti è attivo nel Comune di Nola ma che lo stesso non venga espletato all'interno della zona Interporto dove è allocato lo stabilimento della contribuente ma viene svolto lungo le strade di collegamento all'area produttiva.

Cassazione Civile ordinanza n. 9109 del 18-05-2020