Cassazione: tributi erariali prescrizione quinquennale.

Riscossione Sicilia con il secondo motivo deduce la nullità del decreto impugnato, per violazione dell'art. 2948 cod. civ., sostenendo che i crediti erariali per la riscossione delle imposte, a seguito di accertamento divenuto definitivo, non sono soggetti al termine di prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 cod. civ., ma a quello ordinario di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cod. civ., decorrente dalla data in cui l'accertamento diventa definitivo per mancata impugnazione.

Il motivo è infondato.

In tema di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva sia dei crediti degli enti previdenziali che di quelli relativi ad entrate dello Stato, sia tributarie che extratributarie, o ancora di crediti degli enti territoriali, nonché di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie o amministrative, questa Corte ha affermato che la scadenza del termine perentorio previsto per l'opposizione o l'impugnazione di un atto di riscossione produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non anche la conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto per il credito azionato in quello ordinario decennale di cui all'art. 2953 cod. civ., a meno che il relativo accertamento non sia divenuto definitivo per il passaggio in giudicato della sentenza (cfr. Cass., Sez. Un., 17/11/2016, n. 23397; Cass., Sez. VI, 19/12/2019, n. 33797; 15/05/2018, n. 11800).

Cassazione Civile ordinanza n. 13767 del 20/5/2021