Consorzio Bonifica Ugento e Li Foggi: non dovuto tributo bonifica terreni e opere irrigue.

La Corte Costituzionale con recente sentenza n. 188 del 10 ottobre 2018 ha stabilito: "Nel caso dei contributi consortili di bonifica, il beneficio per il consorziato-contribuente deve necessariamente sussistere per legittimare l' imposizione; esso però consiste non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell’ attività di bonifica che, in ragione del miglioramento che deriva all'immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l 'imposizione".  

Ciò comporta che i tributi di bonifica - sul piano giuridico - sono da intendersi come tasse, come tali legate logicamente ad un corrispettivo se pur mediato in termini di servizio, che deve essere fornito al contribuente da parte del soggetto che le esige, e non come imposte, legate invece ad una particolare qualità dell'azione del contribuente. 

Nel caso di specie, la consulenza tecnica in atti comprova :

1)che i terreni non godono dei benefici derivanti dalla bonifica in quanto non vi è una rete idraulica che colleghi gli stessi al canale, peraltro ostruito da vegetazione spontanea e da numerosi detriti,  non consentendo alla rete idraulica di assolvere alla propria funzione di smaltimento delle acque in eccesso determinando, fra l'altro, frequenti episodi di allagamento;

2)che la fornitura di acqua per uso irriguo non produce alcun beneficio per l'oliveto secolare che vegeta in regime asciutto e, nel caso concreto, distrutto dal batterio patogeno Xylella fastidiosa che ha trasformato in un paesaggio spettrale quello che fino a qualche anno fa erano ancora un vero e proprio "bosco" di olivi. 

In pratica vi è un contesto in cui è ormai svanita la capacità di reddito dei terreni.

Pertanto, venuto meno il criterio settoriale del sistema tributario in base al quale l'assoggettabilità a contribuzione consortile presuppone il beneficio derivato all'immobile dall'attività di bonifica, qui completamente assente, in violazione degli artt. 1 regio decreto n. 215/1993 e 860 codice civile, la Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l' Invito al pagamento emesso dal Consorzio di bonifica Ugento e Li Foggi.

 

Commissione Tributaria Provinciale Lecce sentenza n. 1318 del 27-10-2020