Consorzio di Bonifica: Il contribuente può contestare la legittimità della pretesa impositiva.

Il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del consorzio) può contestare, dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva del Consorzio di Bonifica, assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall'opera del consorzio.

In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dal la prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente .

In conformità con quanto statuito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 188 del 2018, ai fini della determinazione del “quantum” del contributo è determinante la precisa identificazione, da parte del Piano di classifica, degli immobili e dei vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio.

Cassazione Civile ordinanza n. 38068 del 29.12.2022