Consorzio di Bonifica: illegittimità richiesta pagamento contributi consortili.

La Corte Costituzionale, con la sentenza 188/2018, ha reputato illegittimo l'assoggettamento alla contribuzione consortile in ragione del solo inserimento dell'immobile nel comprensorio del consorzio e, quindi, indipendentemente dal beneficio fondiario.

Ha affermato, dunque, che il legislatore regionale non può disancorare la debenza del contributo consortile dal beneficio che agli immobili deriva dall'attività di bonifica, assoggettando a contribuzione consortile i consorziati per il solo fatto che l'immobile sia ricompreso nel comprensorio di bonifica, perché, ove ciò facesse, si avrebbe, non più un contributo di scopo di fonte statale disciplinato dalla legge regionale come tributo derivato, ma un'imposta fondiaria regionale di nuovo conio che, come tributo regionale proprio, eccederebbe la competenza del legislatore regionale.

Nel ribadire la natura tributaria dell'obbligazione di pagamento dei contributi consortili, la Corte Costituzionale ha affermato che essa non può prescindere dalla sussistenza del beneficio derivante agli immobili compresi nel perimetro di contribuenza, beneficio consistente non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell'attività di bonifica, che, in ragione del miglioramento che deriva all'immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l'imposizione in relazione all'art. 53 Cost.. Diversamente opinando, si assoggetterebbe il contributo consortile al solo dato spaziale dell'essere l'immobile ricompreso nel comprensorio di bonifica.

Cassazione Civile ordinanza n. 5750 del 24/02/2023

Cassazione Civile ordinanza n. 5749 del 24/02/2023