Contributi bonifica: la prova del beneficio diretto e specifico grava sul Consorzio o concessionario.

Sulla base del disposto dell’art. 2697 del codice civile, a mente del quale “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”, è indubbio che l’ente impositore sia obbligato a dimostrare i fatti costitutivi della sua richiesta assumendo, in sostanza, la posizione processuale di parte che avanza una pretesa. Detto principio generale, che informa il sistema processuale civile e quindi anche il procedimento tributario, può trovare deroga, con attribuzione alla parte privata del relativo onere probatorio, solo qualora la norma di imposta o quella del procedimento preveda espressamente tale inversione di obbligo processuale.

Orbene, dall’esame delle disposizioni della L.R. Puglia n. 4 del 2012 titolata “ Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica”, che in concreto disciplina la materia, non si ricava alcun precetto che imponga al proprietario degli immobili rientranti nel perimetro di contribuenza di dover provare egli la sussistenza – ed, in ipotesi, l’insussistenza - dei nominati fatti costitutivi la pretesa contributiva.

La prova del beneficio diretto e specifico grava pertanto sull’ente impositore o sul concessionario.

Corte di Giustizia Tributaria I grado di LECCE sentenza n. 474 del 5/3/2024