Contributi Consorzio bonifica Ugento e Li Foggi: illegittima la riscossione mediante ingiunzione fiscale.
I contributi consortili sono sempre stati riscossi con procedura a mezzo ruolo sin dal R.D. 8 maggio 1904 n. 368, i cui articoli 111, 112 e 113 prevedevano la emissione di ruoli annuali da riscuotere con esattore speciale.
La successiva normativa fondamentale c.d. Serpieri - R.D, 13 febbraio 1933 n. 215 recante “Nuove norme per la bonifica integrale” - stabiliva espressamente all’art 21 che ”alla riscossione dei contributi si provvede con le norme che regolano l’esazione delle imposte dirette” ossia a mezzo ruolo cosi come disciplinato dalla legge 20 aprile 1871 n. 192.
La legge regionale Puglia 13 marzo 2012 n. 4, all’art 17 comma 4, stabilisce che “i contributi imposti dai consorzi costituiscono oneri reali, hanno natura tributaria e sono riscossi mediante ruolo secondo le norme vigenti per l’esazione dei tributi”
A questo punto occorre chiedersi se, in alternativa alla riscossione a mezzo ruolo, il consorzio e l’ente di riscossione delegato possano procedere all’accertamento e riscossione con l’ingiunzione del R.D 14 aprile 1910 n.639.
Orbene il contributo di bonifica (se pur rientrante nella generale categoria dei tributi) non fa parte delle “imposte”, quali l’Irap, l’addizionale regionale dei Tributi locali, tant’è che perfino il nomen è diverso e quindi la Soget spa, se pur iscritta nel precitato albo, non può procedere alla riscossione del contributo di bonifica con le forme dell’ingiunzione fiscale.
In conclusione:
1) tutte le norme innanzi richiamate indicano come soggetti abilitati ad utilizzare la ingiunzione del R.D. del 1910 solo i comuni, le province e i loro concessionari;
2) i consorzi sono enti pubblici economici ma non rientrano nel novero degli enti locali, tant’è che non sono richiamati dal Regio Decreto, e tutte le norme successivamente intervenute fanno riferimento solo agli enti locali territoriali, comuni e province.
CGT II GRADO PUGLIA-sez. staccata Lecce sentenza n. 1362 del 10/04/2024