Corte Costituzionale sentenza n. 151 del 12/7/2021

La Corte Costituzionale nel dichiarare inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 18 Legge 689/1981 ( …mancano nelle ordinanze di rimessione l’indicazione delle norme interposte e un sia pur minimo percorso argomentativo a supporto della denunciata illegittimità costituzionale… ) bacchetta sonoramente il legislatore.

L’assenza nella disciplina generale sulle sanzioni amministrative pecuniarie della previsione di un termine di conclusione del procedimento – termine, invece, espressamente contemplato nel codice della strada – consente all’autorità competente di emettere l’ordinanza-ingiunzione a distanza di molti anni dalla contestazione dell’illecito e dalle deduzioni difensive dell’incolpato, così ponendosi in contrasto con i principi di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione, nonché con i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Nel dichiarare l’inammissibilità delle questioni in esame questa Corte non può, tuttavia, esimersi dal sottolineare che il protrarsi della segnalata lacuna normativa rende ineludibile, un tempestivo intervento legislativo.

Tale lacuna, infatti, colloca l’autorità titolare della potestà punitiva in una posizione ingiustificatamente privilegiata che, nell’attuale contesto ordinamentale, si configura come un anacronistico retaggio della supremazia speciale della pubblica amministrazione.

Corte Costituzionale sentenza n. 151 del 12/7/2021