Covid-19 : in arrivo definizione agevolata imposte, atti accertamento, riscossione e contenzioso tributario ?

Camera dei Deputati : in data 9 giugno 2020 assegnata alla 6° Commissione Finanze in sede referente la seguente:

PROPOSTA DI LEGGE

Disposizioni concernenti la definizione agevolata di imposte , atti di accertamento e riscossione e contenzioso tributario, per favorire la ripresa economica nazionale a seguito dell’epidemia di COVID-19  

Art. 1. (Disposizioni concernenti la definizione agevolata di imposte, atti di accertamento e riscossione e contenzioso tributario, per favorire la ripresa economica nazionale a seguito dell’epidemia di COVID-19)

1. I soggetti titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni, nonché i soggetti previsti dall’ articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono effettuare la definizione automatica dei redditi di impresa, di lavoro autonomo e di quelli imputati ai sensi del predetto articolo 5, relativi ad annualità per le quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 dicembre 2018, secondo le disposizioni del presente articolo. La definizione automatica, relativamente a uno o più periodi di imposta, ha effetto ai fini delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta regionale sulle attività produttive e si perfeziona con il versamento, mediante autoliquidazione, dei tributi derivanti dai maggiori ricavi o compensi determinati sulla base dei criteri e delle metodologie stabiliti ai sensi dei commi 11, 12 e 13.

2. La definizione automatica può altresì essere effettuata, con riferimento alle medesime annualità di cui al comma 1 del presente articolo, dagli imprenditori agricoli titolari esclusivamente di reddito agrario ai sensi dell’articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché dalle imprese di allevamento e ha effetto ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta regionale sulle attività produttive. La definizione automatica da parte dei soggetti di cui al periodo precedente avviene mediante pagamento degli importi determinati, per ciascuna annualità, sulla base di una specifica metodologia di calcolo, definita ai sensi dei commi 11, 12 e 13 del presente articolo, che tiene conto del volume di affari dichiarato ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

3. La definizione automatica di cui ai commi 1 e 2 è esclusa per i soggetti: a) che hanno omesso di presentare la dichiarazione, ovvero che non hanno indicato nella medesima il reddito di impresa o di lavoro autonomo, ovvero il reddito dominicale di cui all’articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) che hanno dichiarato ricavi o compensi di importo annuo superiore a 5.164.569 euro; c) ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto o dell’imposta regionale sulle attività produttive, nonché invito al contraddittorio ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non è stata perfezionata la definizione ai sensi dei commi 11, 12 e 13 del presente articolo; d) nei cui riguardi è stata esercitata l’azione penale per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di definizione automatica.

4. In caso di avvisi di accertamento parziale ai sensi dell’articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativi a redditi oggetto della definizione automatica, ovvero di avvisi di accertamento di cui all’articolo 54, quinto e sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione è ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli importi per la definizione, le somme derivanti dall’accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e degli interessi. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato. Per i periodi d’imposta per i quali sono divenuti definitivi avvisi di accertamento diversi da quelli di cui ai citati articoli 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54, quinto e sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il contribuente ha comunque la facoltà di avvalersi delle disposizioni del presente articolo, fermi restando gli effetti dei suddetti atti.

5. La definizione automatica non si perfeziona se essa si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti nella dichiarazione originariamente presentata, ovvero se la stessa è effettuata dai soggetti di cui al comma 3; non si fa luogo al rimborso degli importi versati che, in ogni caso, valgono quali acconti sugli importi che risulteranno eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi.

6. La definizione automatica dei redditi di impresa o di lavoro autonomo esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. Se il riporto delle perdite di impresa riguarda periodi d’imposta per i quali la definizione automatica non è intervenuta, il recupero della differenza di imposta dovuta comporta l’applicazione delle sanzioni nella misura di un ottavo del minimo, senza applicazione di interessi.

7. La definizione automatica ai fini del calcolo dei contributi previdenziali rileva nella misura del 60 per cento per la parte eccedente il minimale reddituale ovvero per la parte eccedente il dichiarato se superiore al minimale stesso e non sono dovuti interessi e sanzioni.

8. La definizione automatica inibisce, a decorrere dalla data del primo versamento e con riferimento a qualsiasi organo inquirente, fatte salve le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale, limitatamente all’attività di impresa e di lavoro autonomo, l’esercizio dei poteri di cui agli articoli 32, 33, 38, 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli articoli 51, 52, 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed esclude l’applicabilità delle presunzioni di cessioni e di acquisto previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. L’inibizione dell’esercizio dei poteri e l’esclusione dell’applicabilità delle presunzioni previsti dal periodo precedente sono opponibili dal contribuente mediante esibizione degli attestati di versamento e dell’atto di definizione in suo possesso.

9. La definizione automatica non è revocabile né soggetta a impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del competente ufficio dell’Agenzia delle entrate e non rileva ai fini penali ed extratributari, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

10. La definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualità, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza delle deduzioni e delle agevolazioni indicate dal contribuente o all’applicabilità di esclusioni. Sono fatti salvi gli effetti della liquidazione delle imposte e del controllo formale in base, rispettivamente, all’articolo 36-bis e all’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché gli effetti derivanti dal controllo delle dichiarazioni dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; le variazioni dei dati dichiarati non rilevano ai fini del calcolo delle maggiori imposte dovute ai sensi del presente articolo. La definizione automatica non modifica l’importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, dell’imposta sul valore aggiunto, nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive.

11. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, tenuto conto anche delle informazioni dell’Anagrafe tributaria, sono definiti le classi omogenee delle categorie economiche, le metodologie di calcolo per l’individuazione degli importi previsti dal comma 1 nonché i criteri per la determinazione delle relative maggiori imposte, mediante l’applicazione delle ordinarie aliquote vigenti in ciascun periodo d’imposta.

12. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le modalità tecniche per l’utilizzo esclusivo del sistema telematico per la presentazione delle comunicazioni concernenti la definizione automatica da parte dei contribuenti, da effettuare comunque entro il 31 ottobre 2020, e le modalità di versamento da effettuare secondo i seguenti criteri: a) versamento in un’unica soluzione entro il 31 ottobre 2020, con applicazione di uno sconto sull’importo complessivo calcolato pari al 40 per cento; b) versamento mediante rateizzazione mensile nei successivi cinque anni, con applicazione di uno sconto sull’importo complessivo calcolato pari al 20 per cento e un tasso di interesse del 3 per cento; c) versamento mediante rateizzazione mensile nei successivi venti anni, con applicazione di un tasso di interesse del 2 per cento.

13. A garanzia della rateizzazione di cui al comma 12, il contribuente può presentare all’Agenzia delle entrate una polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da banche, assicurazioni o intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, fino a quando non si sarà conclusa la procedura di definizione.

14. I contribuenti che hanno presentato successivamente al 31 ottobre 2020 una dichiarazione integrativa ai sensi dell’articolo 2, comma 8-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, possono avvalersi delle disposizioni del presente articolo sulla base delle dichiarazioni originariamente presentate. L’esercizio della facoltà di cui al periodo precedente costituisce rinuncia agli effetti favorevoli delle dichiarazioni integrative presentate.

15. Le disposizioni del presente articolo possono essere applicate, secondo i criteri e le modalità da stabilire ai sensi dei commi 11, 12 e 13: a) all’integrazione delle dichiarazioni relative ai periodi di imposta per i quali i termini per la loro presentazione sono scaduti entro il 31 dicembre 2018; b) per la definizione agevolata delle imposte indirette, di registro, ipotecaria, catastale, di successione e donazione, sull’ incremento di valore degli immobili, per gli atti pubblici formati, per le scritture private autenticate e per le scritture private registrate entro la data del 31 dicembre 2018, nonché per le denunce e per le dichiarazioni presentate entro la medesima data; c) per la definizione di carichi di ruolo pregressi affidati agli agenti della riscossione; d) per la definizione di tributi locali con riferimento ai tributi propri di regioni, città metropolitane, province e comuni; e) per la regolarizzazione delle scritture contabili; f) per la definizione degli accertamenti, degli avvisi di contestazione, degli avvisi di irrogazione delle sanzioni, degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione; g) per la definizione delle liti fiscali pendenti dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado di giudizio, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio.

Art. 2. (Incremento del Fondo per la riduzione della pressione fiscale)

1. Le maggiori entrate rivenienti dall’attuazione dell’articolo 1 affluiscono nell’ambito di un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze per essere destinate all’incremento del Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all’articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.