Covid-19 : prime applicazioni sospensione procedure esecutive immobiliari.

Il 30 aprile 2020 è entrata  in vigore la legge n. 27 di conversione del Decreto Legge 18/2020 ( Cura Italia ) e tra le novità apportate dalla legge di conversione merita una menzione speciale l’introduzione dell’art. 54-ter che prevede la sospensione , per 6 mesi, di ogni procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto l’abitazione principale del debitore.

 

Art. 54-ter - Sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa

1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore.

 

Una delle primissime applicazioni di tale norma arriva dal Giudice dell’ esecuzione del Tribunale di Verona , dott. Attilio Burti, che con provvedimento del 29 maggio 2020 , decidendo in merito all’istanza di sospensione avanzata dal debitore, ha sospeso il procedimento esecutivo sino al 30 ottobre 2020. Assegnando, altresì, al creditore procedente termine perentorio di 6 mesi dalla cessazione del periodo di sospensione per presentare istanza di riassunzione della procedura esecutiva immobiliare.