Covid-19 : schema riepilogativo sanzione amministrativa mancato rispetto misure contenimento virus.

Schema riepilogativo in merito alle sanzioni amministrative contestate per il mancato rispetto delle misure di contenimento diffusione Covid-19.

ATTENZIONE : il verbale di contestazione della sanzione amministrativa non è immediatamente impugnabile innanzi all' Autorità Giudiziaria ( Giudice di Pace ) ...poichè nella fattispecie non si verte in materia di sanzioni al Codice della Strada...

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Decreto Legge n. 19 del 25-03-2020 ( Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 )

  • Il mancato rispetto delle misure di contenimento per contenere e contrastare i rischi derivanti dalla diffusione del virus Covid-19 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400 a € 3.000.
  • La violazione è accertata ai sensi della Legge n. 689 del 24-11-1981 ed è ammissibile il pagamento in misura ridotta.
  • Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.
  • Le violazioni sono accertate ai sensi della Legge n. 689 del 24-11-1989.
  • Il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme. Tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione.
  • Le sanzioni amministrative sono irrogate dal Prefetto o dalle autorità che le hanno disposte ( Regioni ).

Legge n. 689 del 24-11-1989

  • Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l' agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa.
  • L' obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi.
  • Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonchè alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.
  • La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente al trasgressore.
  • Se non è avvenuta la contestazione immediata , gli estremi della violazione debbono essere notificati entro il termine di novanta o trecentosessanta ( se residenti all'estero ) giorni dall' accertamento.
  • L' obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.
  • Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, al Prefetto ( o all'ufficio regionale competente ).
  • Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Prefetto ( o alle Regioni ) scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.
  • L' autorità competente ( Prefetto o Regioni ) , sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.
  • L' ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo.
  • Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L' interruzione della prescrizione e' regolata dalle norme del codice civile.

DECRETO LEGISLATIVO n. 150 del 01-09-2011

  • L'opposizione avverso l' ordinanza-ingiunzione si propone davanti al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione.
  • Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale.
  • Il ricorso e il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente e all'autorità che ha emesso l'ordinanza.
  • Nel giudizio di primo grado l'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente.
  • Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.
  • Con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice può annullare in tutto o in parte l'ordinanza o modificarla anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta, che è determinata in una misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale.