Crediti contributivi prescritti : senza termine l'opposizione 615 cpc avverso l'intimazione di pagamento.

La Corte d'appello di Salerno aveva accolto l'opposizione della società ricorrente  avverso l'intimazione di pagamento e dichiarato prescritti i crediti contributivi per il decorso del termine quinquennale.

Pur tenendo conto degli atti interruttivi posti in essere da Equitalia (notifica del pignoramento presso terzi e comunicazioni di avviso di fermo), tra l'ultimo atto interruttivo e la notifica dell'intimazione di pagamento  era decorso il termine quinquennale applicabile, in conformità alla pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 23397 del 2016, e doveva quindi ritenersi prescritto il credito contributivo.

Nel rigettare il ricorso in cassazione promosso dall’ Agente della Riscossione , la Suprema Corte ha ribadito il seguente principio:

la definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di fatti comunque estintivi del credito, maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, attraverso l'azione generale prevista dall'art. 615 c.p.c., la cui proposizione non è soggetta a termine di decadenza”.

Cassazione Civile ordinanza n. 10584 del 4-06-2020