CTR Lombardia : la rateizzazione non è atto idoneo ad interrompere prescrizione e costituire riconoscimento del debito.

L' Agenzia delle entrate-Riscossione costituendosi nel giudizio ha eccepito l'inammissibilità del ricorso in appello , stante l'intervenuta cristallizzazione delle posizioni debitorie dedotte nelle cartelle prodromiche, che risultavano correttamente notificate. Argomentava poi in ordine all'esistenza di svariati atti interruttivi della prescrizione, fra cui atti di preavviso di fermo amministrativo, ma, soprattutto, le istanze di rateizzazione formulate dalla stessa ricorrente ai sensi dell’articolo 19 DPR n. 602/1973. 

Il punto nevralgico è stabilire se si ritiene che l'istanza di rateizzazione pervenuta dal contribuente possa o meno determinare, appunto, l'interruzione della prescrizione. 

La Suprema Corte ha già avuto modo di esprimersi su queste questioni in numerose occasioni, ma, sul punto, si devono segnalare ancora diversi orientamenti contrastanti che si possono compendiare in tre filoni essenziali:

  • un primo orientamento, che riconosce l'idoneità dell'istanza di rateizzazione a interrompere la prescrizione, in quanto in essa si individuerebbe un comportamento oggettivamente incompatibile con la volontà di non riconoscere la pretesa dell'amministrazione finanziaria ;
  • secondo un altro orientamento, invece, né l'istanza di rateizzazione né il pagamento parziale di alcune rate della dilazione concessa dall'agente della riscossione sarebbero idonee a interrompere il corso della prescrizione dell'obbligazione tributaria, trattandosi di comportamenti che non precludono la proposizione di un ricorso contro la stessa pretesa ;
  • vi è poi un terzo orientamento "intermedio", che riconosce che l'accettazione del piano di rateizzo, pur non essendo incompatibile con l'ammissibilità del ricorso, interrompe i termini di prescrizione .

Alla luce di questa ricostruzione, stante l'impossibilità di definire maggioritario o prevalente uno di questi filoni, è necessario partire dall'interpretazione del quadro normativo su cui tutte queste pronunce si basano. Il riferimento, in particolare, va agli articoli 2943 e 2944 codice civile che indicano tre cause tassative di interruzione della prescrizione:

  1. la proposta di domanda giudiziale, anche in sede arbitrale;
  2. la costituzione in mora del debitore ;
  3. il riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale lo stesso può essere fatto valere.

Deve però rilevarsi che, rispetto al generale tema del riconoscimento del debito in ambito tributario, la giurisprudenza di legittimità sia ben più costante nell'affermare che :

"non si possa attribuire al puro e semplice riconoscimento, esplicito o implicito, fatto dal contribuente d'essere tenuto al pagamento di un tributo e contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domanda di rateizzazione o di altri benefici), l'effetto di precludere ogni contestazione in ordine all'an debeatur, quando non siano espressione di una chiara rinunzia al diritto di contestare, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario" .

Per avere un riconoscimento del debito, secondo la Suprema Corte, invece, servirebbero:

  •  una dichiarazione unilaterale recettizia con la quale il dichiarante si riconosce debitore di un altro soggetto ;
  • un comportamento diverso il quale si manifesti, in maniera inequivoca la medesima dichiarazione di riconoscimento.

Ebbene, in ragione di una valutazione complessiva degli orientamenti della Suprema Corte di Cassazione, questa Commissione ritiene di aderire all'orientamento più rigoroso e garantista , adeguandosi alle pronunce che hanno posto l'accento sulla permanenza del diritto alla contestazione dell'atto tributario

Per queste ragioni, si ritiene che il contribuente abbia dimostrato l'intervenuta prescrizione dei crediti tributari dedotti negli atti impugnati e, viceversa, che il Giudice di prime cure sia giunto a conclusioni errate ove ha affermato che il comportamento della contribuente abbia costituito una forma di riconoscimento del debito ai sensi dell' articolo 1988 codice civile, come tale, rilevante ai fini della sospensione della prescrizione, ex articolo 2944 codice civile.

Pertanto, la Commissione accoglie l'appello e riforma la sentenza impugnata.

Commissione Tributaria Regionale Lombardia sentenza n. 616 del 24-02-2020