Debito contributivo: impugnazione su estratto ruolo.

Il pagamento parziale, ove non accompagnato dalla precisazione della sua effettuazione in acconto, non può valere come riconoscimento del debito.

Ai fini dell'interruzione della prescrizione non è idoneo il rilascio, a richiesta del contribuente, dell'estratto di ruolo da parte del Concessionario per la Riscossione perché il rilascio del documento contenente gli elementi della cartella è un comportamento che in sé non esplicita alcuna pretesa o richiesta di adempimento da parte dell'Ufficio che lo rilascia.

È vero che alla data del deposito del ricorso (16 maggio 2017) il credito di cui all’avviso di addebito, notificato il 16 maggio 2012, non si era ancora prescritto. Tuttavia, nel giudizio di primo grado l’Agenzia delle Entrate - Riscossione si è costituita soltanto in data 24 novembre 2017 e l’INPS in data 1° febbraio 2018

Ne consegue che, nelle more, il credito si è prescritto, poiché le nuove richieste di pagamento sono intervenute (con le memorie di costituzione) oltre cinque anni dopo la data di notifica dell’avviso in questione, sicché correttamente il Tribunale ha dichiarato la (sopraggiunta) estinzione del credito.

 

Corte d' Appello Roma sentenza n. 1541 del 16/4/2021