Decadenza notifica cartella esattoriale 36-bis DPR 600/1973

Il ricorso è fondato.

Al riguardo va rilevato che l'art. 25 comma 1 lett. a) del D.P.R. 602/1973, impone al concessionario di notificare al contribuente la cartella di pagamento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista nell'art. 36-bis D.P.R 600/1973.

Nella fattispecie de qua, ne consegue la decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal potere di riscossione dell'imposta in quanto la pretesa tributaria azionata con la cartella di pagamento impugnata si riferisce alla dichiarazione presentata nel 2015 per il periodo d'imposta 2014, per cui la Cartella di pagamento andava notificata, a pena di decadenza, entro e non oltre il 31 dicembre 2018, mentre invece la stessa è stata consegnata dal messo notificatore all'ufficio postale per la spedizione solo in data 8.4.2019, quindi tardivamente.

Di qui l’ annullamento della cartella esattoriale in oggetto, con assorbimento dei restanti motivi di gravame.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Commissione Tributaria Provinciale Lecce sentenza n. 717 del 29-05-2020