Depenalizzazione omissione contributiva: illegittimità ordinanza-ingiunzione INPS.

La potestà sanzionatoria era esercitabile dall’Istituto sin dal 6.2.2016, data di entrata in vigore della normativa di cui al D.Lgs. 8/2016, la quale ha previsto la depenalizzazione in illecito amministrativo della fattispecie criminosa concretantesi nell’omissione contributiva inferiore alla soglia di € 10.000,00.

Inoltre, è indubbia l’applicazione delle norme di cui alla L.689/1981 in relazione all’applicazione delle sanzioni amministrative derivanti dalla depenalizzazione delle fattispecie criminose prevista dal D.Lgs. 8/2016, per espressa previsione dell’art. 6 del D.Lgs. 8/2016.

L’ INPS non ha dimostrato di aver rispettato il termine di cui all’art.14 L.689/1981, pacificamente decorrente dal 06.02.2016, in quanto l’atto di accertamento è stato notificato solo nel ________ 2017, ben oltre il termine prescritto dalla norma in parola, con conseguente estinzione dell’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione ai sensi dell’ultimo comma dell’art.14 cit.

In assenza di tempestiva notifica dell’atto di accertamento, avente la duplice valenza interruttiva sia del termine di decadenza di cui all’art. 14 L.689/1981 sia del termine prescrizionale di cui all’art. 28 L.689/1981, l’ordinanza ingiunzione deve essere annullata in quanto il diritto di riscuotere la sanzione amministrativa da parte dell’INPS si era già estinto, decorsi 90 giorni dal 06.02.2016, alla data di notifica dell’accertamento, avvenuta nel ________ 2017.

TRIBUNALE DI AREZZO sentenze n. 169 del 09.08.2022; n. 166 del 03.08.2022 e n. 157 del 27.07.2022