Deposito tardivo documenti primo grado inutilizzabile dalla CGT secondo grado.

Nel processo tributario i fascicoli di parte sono inseriti in modo definitivo nel fascicolo d'ufficio fino al passaggio in giudicato della sentenza, ex art. 25 del d.lgs. n. 546 del 1992, e non possono essere ritirati dalle parti, che possono solo acquisire copia autentica dei documenti e degli atti ivi contenuti, al che consegue che la documentazione depositata tardivamente nel giudizio di primo grado è utilizzabile in appello, ove acquisita al fascicolo processuale, purché depositata entro il termine perentorio di cui all'art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992.

Ciò comporta, dunque, che la documentazione, depositata tardivamente dalla Concessionaria nel giudizio di primo grado (costituzione in primo grado della Concessionaria effettuata in data 18.6.2018 rispetto alla fissazione dell’udienza di discussione in data 28.6.2018), non poteva essere esaminata nel giudizio di appello in quanto prodotta, in tale grado, oltre il termine perentorio sancito dal d.lgs. n. 546 del 1992, art. 32, comma 1 (costituzione in appello della Concessionaria in data 27.9.2019 rispetto alla fissazione dell’udienza di discussione, in data 30.9.2019).

Cassazione Civile ordinanza n. 34960 del 13/12/2023