Deposito telematico ricorso per cassazione: asseverazione conformità.

A decorrere dal 31.03.2021 ha avuto attivazione presso la Corte di cassazione, settore civile, il servizio di deposito telematico degli atti e dei documenti da parte dei difensori delle parti.

Ciò significa che per difensori che si avvalgono di tale modalità di deposito non è necessario il deposito di copia analogica del ricorso e della relata di notifica telematica, asseverata conforme all'originale informatico ai sensi dell' art. 9, commi 1-bis 1 e 1-ter, legge 21 gennaio 1994, n. 53.

Nell'attuale descritto contesto normativo tali adempimenti devono infatti considerarsi ancora necessari nel solo caso in cui il difensore non si avvalga del depsoito telematico degli atti, reso ora possibile ma non ancora obbligatrorio bensì solo facoltativo.

Il ricorso in esame è stato notificato a mezzo PEC e depsoitato in modalità telematica successivamente alla predetta data ; esso, dunque, si sottrae alla sanzione di improcedibilità cui, se fosse stato invece depsositato in copia analogica sarebbe andato incontro, in mancanza di asseverazione di conformità, essendo l'intimato rimasto tale.

Cassazione Civile ordinanza n. 27943 del 23.09.2022