Diniego sgravio in autotutela : ammissibile il ricorso per eccepire prescrizione crediti tributari dopo notifica cartella non impugnata.

La CTR Lombardia  è incorsa in un palese equivoco nell'affermare che il condominio, impugnando il diniego di sgravio in autotutela dei ruoli portanti i crediti TARSU prescritti, tenta di eludere il termine di decadenza per l'impugnazione delle cartelle di pagamento a suo tempo notificate e non contestate. 

L'odierno ricorrente, infatti, con l'impugnazione del diniego di sgravio, non intende far valere vizi propri delle cartelle o del procedimento impositivo: al tempo in cui le cartelle furono notificate, infatti, la prescrizione dei crediti da esse portati non era certamente maturata.

Il condominio deduce che per l'inerzia dell'agente della riscossione nel recupero di tali crediti, prolungata per oltre cinque anni, sarebbe maturata la prescrizione; e tale deduzione è fondata.

La giurisprudenza di queste Corte, da tempo, interpreta estensivamente l'art. 19 DLGS n. 546 del 1992 e tende a ricomprendere tra gli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario anche il diniego di sgravio, quale atto comunque incidente su rapporti tributari tra amministrazione e contribuente, in grado di incidere negativamente su la posizione giuridica di quest'ultimo

Peraltro, essendo strutturato il processo tributario come processo impugnatorio, l'impugnaziore del diniego di sgravio di ruoli portanti crediti prescritti è il modo tipico per innestare, in tale tipo di processo, la domanda di accertamento dell'avvenuto compimento della prescrizione dei crediti il cui recupero sia stato affidato all'agente della riscossione.

Quanto al termine di prescrizione dei crediti per TARSU, questa Corte lo ha fissato in cinque anni, applicando l'art. 2948, comma 1, n. 4 codice civile.

Infine, coglie nel segno il condominio quando deduce che, essendo l'atto da esso impugnato un diniego di sgravio dei ruoli, chiesto per l'avvenuta prescrizione dei crediti da essi portati (prima ancora che dalle cartelle di pagamento emesse sulla base di quei ruoli), legittimato passivo dell'azione di annullamento (e di accertamento della prescrizione) è solo l'ente impositore (nella specie, il Comune di Milano). Né potrebbe sostenersi che quest'ultimo si troverebbe in condizioni di minorata difesa, non disponendo della possibilità di produrre eventuali atti interruttivi della prescrizione, che sarebbero nella esclusiva disponibilità dell'agente della riscossione in quanto il Comune avrebbe comunque potuto chiedere di chiamare in giudizio l'agente della riscossione, sulla base dell'art. 23 comma 3 DLGS 546/1992.

Dall'accoglimento del ricorso discende:

  • l’annullamento del diniego di sgravio e 
  • la dichiarazione della prescrizione dei crediti TARSU portati dai quattro ruoli e dalle pedisseque cartelle di pagamento .

Cassazione Civile sentenza n. 8719 dell’ 11-05-2020