Disconoscimento fotocopia: sufficiente negare esistenza dell’originale.

Il contribuente aveva eccepito che l'agente della riscossione non avesse fornito alcuna prova in merito all’esistenza della cartella di pagamento sottesa all’impugnata intimazione, né tanto meno, in merito alla sua notifica, precisando di disconoscere espressamente ed analiticamente le copie fotostatiche:

·         dell'avviso di ricevimento della cartella di pagamento;

·         della comunicazione dell'accoglimento dell'istanza di rateizzazione;

·         della relata di notifica non compilata

in quanto non riteneva esistente alcun originale.

Deve preliminarmente ricordarsi che in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive, con la precisazione che :

·   una contestazione della conformità all'originale d'un documento prodotto in copia è validamente compiuta ai sensi dell'art. 2719 c.c. quando si indichi espressamente in cosa la copia differisca dall'originale, ovvero quando si neghi l'esistenza stessa d'un originale, come è avvenuto nel caso di specie.

Pertanto, deve ritenersi che il disconoscimento sia stato efficacemente effettuato dalla parte contribuente.

Cassazione Civile ordinanza n. 21054 del 2-10-2020