Divorzio congiunto e separazione consensuale: trasferimento immobili SENZA notaio.

Divorzio a domanda congiunta o separazione consensuale :

** sono valide le clausole dell'accordo che riconoscano ad uno o a entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili a favore di uno di essi, o dei figli, al fine di assicurarne il mantenimento;

** il suddetto accordo, in quanto inserito nel verbale d'udienza, assume forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 2699 codice civile e costituisce valido titolo per la trascrizione a norma dell'art. 2657 codice civile;

** la validità dei trasferimenti immobiliari presuppone l'attestazione, da parte del cancelliere, che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all'art. 29 c° 1-bis Legge 52/1985;

** non produce nullità del trasferimento, il mancato compimento, da parte dell'ausiliario, dell'ulteriore verifica circa l'intestazione catastale dei beni trasferiti e la sua conformità con le risultanze dei registri immobiliari.


Cassazione Civile Sezioni Unite sentenza n. 21761 del 29/7/2021