DL Semplificazioni : raddoppiato il termine efficacia Intimazione pagamento agente riscossione.

 Decreto Legge n. 76 del 16-07-2020
(Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale).

 Art. 26

Comma 18. All’articolo 50, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,   le   parole   "trascorsi centottanta giorni” sono sostituite dalle seguenti “trascorso un anno “.

  

**DPR 602/1973

Art. 50 ( Termine per l’inizio dell’esecuzione )

Comma 1 . Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.

Comma 2. Se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall’articolo 26, di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.

Comma 3 . L’ avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorsi  un anno ( …NON più 180 giorni …) dalla data della notifica.