Effetti istanza accesso agli atti Agenzia Entrate Riscossione.

Costituisce una mera facoltà e non un obbligo la possibilità di impugnare l'iscrizione a ruolo di un tributo, di cui il contribuente sia venuto a conoscenza, non già attraverso la notifica di un atto impositivo, come la cartella di pagamento, bensì mediante richiesta di accesso agli atti.

Il mancato esercizio dell'azione non preclude la possibilità di impugnazione, qualora il relativo interesse sorga per effetto di un successivo atto del procedimento di riscossione ( nella fattispecie un'Intimazione di pagamento).

La conoscenza conseguita attraverso l'accesso agli atti ( estratto di ruolo e relata di notifica della cartella ) non può essere considerata equivalente alla notificazione della cartella di pagamento, nè ad una sua conoscenza sanante della precedente notifica nulla, a causa della diversità del contesto temporale della conoscenza effettiva della cartella di pagamento ( dicembre 2014 ) rispetto all'epoca della notifica ( dicembre 2013 ).

Commissione Tributaria Regionale Lazio sentenza n. 2441 del 12-08-2020