Estratto ruolo debito contributivo: senza alcun termine l'opposizione ex art. 615 cpc.

Il Tribunale nel respingere le opposizioni rilevava, in particolare, come i giudizi fossero stati instaurati non solo oltre il termine di 40 giorni dalla notifica delle menzionate cartelle esattoriali ma anche ben oltre il termine di 20 e 40 giorni dalla data dell’avvenuta conoscenza degli estratti di ruolo, risalente quest'ultima al 10/3/2014 a fronte di un ricorso pacificamente depositato il 28/5/2014, con conseguente tardività della proposta opposizione e restando assorbite le ulteriori valutazioni sul merito.

L'appello risulta fondato alla stregua delle considerazioni che seguono.

Si osserva che relativamente alla eccezione di prescrizione sollevata dalle società odierne appellanti con riferimento al periodo successivo alla notifica della cartella non possono ritenersi meritevoli di conferma le conclusioni del giudice di prime cure in ordine alla inammissibilità della stessa per violazione dei termini di decadenza previsti dall'art. 617 cpc (relativamente ai vizi formali di tali atti) e dall’art. 24, comma 5, d.lgs. 46/1999 (quanto al merito della pretesa iscritta a ruolo).

Trattasi infatti di termini inapplicabili a tale eccezione, attinente, quest’ultima, alla sopravvenuta estinzione della pretesa creditoria successivamente alla notifica della cartella, e qualificabile come opposizione all’esecuzione ex art. 615 cpc, azione quest’ultima in relazione alla quale, alla stregua della normativa vigente, non sono applicabili termini di decadenza.

Corte d’ Appello di Roma, Sezione Lavoro e Previdenza, sentenza n. 2142 del 4-12-2020