Estratto ruolo : il giudice tributario deve pronunciarsi sulla prescrizione nonostante avvenuta notifica cartelle.

In controversia avente ad oggetto l'impugnazione di diverse cartelle di pagamento di cui il contribuente sosteneva non essergli mai state notificate e di cui era venuto casualmente a conoscenza a seguito della richiesta di un estratto di ruolo, la CTR del Piemonte rigettava l'appello del contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado ritenendo inammissibile l'originario ricorso in quanto tardivamente proposto risultando correttamente notificate le cartelle di pagamento impugnate.

Con il quarto motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 112 cpc , 2946 e 2948 codice civile sostenendo che la CTR non aveva esaminato le censure mosse alle pagine da 6 a 8 del ricorso in appello in ordine all'intervenuta prescrizione dei crediti erariali.

Il motivo è fondato.

Invero, la CTR ha omesso di pronunciare sull'eccezione di prescrizione dei crediti erariali benché la stessa fosse stata proposta con il ricorso introduttivo e riproposta in grado di appello, per come risulta dalle pagine 6 e 8 del ricorso d'appello, allegato al ricorso.

Cassazione Civile ordinanza n. 13804 del 6-07-2020