Estratto ruolo tributario: prescrizione tributo anche con prova notifica cartella.

Nell'ipotesi in cui il contribuente abbia avuto conoscenza della notifica della cartella, a seguito della richiesta dell'estratto di ruolo, sussiste l'interesse processuale ad agire ex art. 100 codice procedura civile non ravvisandosi un accertamento negativo del credito, poiché l'estratto di ruolo "stampato " presso il concessionario presuppone che la cartella di pagamento sia entrata nella sfera di conoscenza del contribuente attraverso una precedente notificazione.  

Pertanto, non si tratta di un’ azione preventiva di accertamento negativo del tributo, atteso che l’estratto di ruolo riporta la data di notifica delle cartelle di pagamento e, qualora detta data non corrisponda alla realtà in quanto la cartella non sia stata effettivamente notificata ovvero il procedimento  notificatorio è stato irrituale, sussiste l'interesse processuale del contribuente, ex art. 100 cpc, che deve potersi opporre e impugnare l'estratto e gli atti che lo stesso presuppone al fine di chiederne l'annullamento.  

L'interesse all'impugnazione dell'estratto di ruolo deriva, altresì, dalle conseguenze negative che potrebbero derivare al contribuente che rimarrebbe esposto agli effetti della presupposta notificazione (azioni esecutive, interessi di mora che continuano a prodursi, ecc.), senza tutela giudiziaria, trovandosi costretto ad attendere la notifica dell'atto successivo sicuramente più invasivo (ad. es. la notifica di un pignoramento presso terzi, avviso di intimazione, ecc.). 

Premesso ciò, l'Agenzia delle Entrate Riscossione produceva la relata di notifica risultando che la raccomandata veniva ritirata dal ricorrente all'ufficio postale in data 10-02-2012

In ordine alla seconda eccezione formulata dal contribuente , è importante osservare che l'eventuale eccezione di prescrizione racchiusa - come nella specie - in apposita censura va esaminata, in proposito la Suprema Corte avendo stabilito, confermando la sentenza a Sezioni Unite n. 19704/2015, con ordinanza n. 10809/2017, che è legittima l'impugnazione dell'estratto di ruolo, ove si eccepisce la prescrizione del credito richiesto in pagamento

Ciò posto, la cartella di pagamento impugnata inerisce alla imposta TARSU anno 2011 e risulta notificata in data 10-02-2012. In genere per i tributi locali, secondo condivisa giurisprudenza, la prescrizione è quinquennale. Orbene emerge inequivocabilmente l'intervenuta prescrizione avvenuta successivamente alla notificazione della cartella di pagamento ( 10-02-2012), con conseguente inesigibilità del credito sotteso alla cartella per intervenuta prescrizione del titolo (risultando abbondantemente trascorso il termine quinquennale per l'esercizio del diritto alla riscossione trattandosi di tributo locale ) e che -per ragioni di economia processuale- va rilevata in tale sede. 

Commissione Tributaria Provinciale Napoli sentenza n. 8135 del 19-11-2020