Giudizio civile: NO condanna spese giudizio SE Autorità è difesa da funzionario delegato.

L' autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente avvalendosi di un funzionario appositamente delegato (come è consentito dall'art. 23, comma 4, della legge 24 novembre 1981 n. 689), non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in tal caso, liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purché risultino da apposita nota.

Cassazione Civile ordinanza n. 9900 del 15-04-2021