Giudizio ottemperanza : illegittima la compensazione spese processuali.

La CTR Lazio dichiarava estinto il giudizio proposto per l'ottemperanza della sentenza con la quale la CTR aveva condannato Roma Capitale al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.

Il giudice dell'ottemperanza, preso atto del pagamento del dovuto da parte di Roma Capitale, dichiarava estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, compensando le spese del giudizio.

Con unico mezzo la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la CTR disposto la compensazione delle spese del giudizio in violazione dell'art. 15 c° 2 DLGS n. 546/1992 in relazione all'art. 70 c° 10 DLGS n. 546/1992.

Il ricorso è fondato.

La statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale.

Posto che, nella specie, trova applicazione l'art. 15 c° 2 DLGS n. 546/1992,  non essendovi soccombenza reciproca, la CTR avrebbe dovuto, al fine di esercitare legittimamente la facoltà di compensazione delle spese di lite, valutare la ricorrenza nel caso in esame di gravi ed eccezionali ragioni, espressamente indicate nella motivazione. Il giudice dell'ottemperanza, invece, si è limitato a disporre la compensazione delle spese processuali a seguito della cessazione della materia del contendere, senza indicare le ragioni che avevano determinato la statuizione di compensazione delle spese di lite.

Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

Cassazione Civile ordinanza n. 14939 del 14-07-2020