Il giudice deve dichiarare la nullità degli atti prodromici se accerta nullità loro notifica.

La CTR ha ritenuto che il preavviso di iscrizione ipotecaria andava annullato, in quanto i due avvisi di accertamento esecutivi che ne costituivano il presupposto erano stati irritualmente notificati al Contribuente.

Pertanto, ha annullato le relate di notifica degli avvisi di accertamento esecutivi indicati nel preavviso di iscrizione ipotecaria.

La CTR si è limitata ad annullare le sole relate di notifica dei due avvisi. Un tale provvedimento, tuttavia, appare del tutto eccentrico rispetto alla tipologia di provvedimenti adottabili dal giudice tributario.

Invero la notificazione non è una domanda, ma uno strumento utilizzato dal diritto sostanziale e da quello processuale per portare l'oggetto di essa a legale conoscenza di un soggetto.

Ne deriva che ogni vizio del procedimento di notificazione, se non sanabile, incide sul relativo atto che ne costituiva l'oggetto, minandone la validità.

Ne consegue che il giudice che rilevi un'insanabile invalidità nella notificazione di un atto che costruisce il presupposto sostanziale della domanda che sta esaminando non può limitarsi ad annullare la notificazione dell'atto, ma deve immancabilmente stabilire la validità o meno dell'atto medesimo come conseguenza della rilevata invalidità della sua notificazione.

Cassazione Civile ordinanza n. 26940 del 22-10-2019