Il giudice tributario NON deve integrare contraddittorio con ente impositore.

Non esiste litisconsorzio necessario tra ente impositore e agente della riscossione, per cui il giudice non è tenuto ad ordinare l'integrazione del contraddittorio.

D'altra parte, ai sensi dell'art. 39 DLGS n. 112 del 1999 il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite.

Nel processo tributario il dovere del concessionario del servizio di riscossione di chiamare in causa l'ente impositore nelle controversie che non riguardano solo la regolarità o la validità degli atti esecutivi, ai sensi del citato art. 39, ha natura di "litis denuntiatio" sicché non è a tal fine necessaria alcuna autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria.

Cassazione Civile ordinanza n. 27785 del 4-12-2020