Il pagamento parziale non sana i vizi di notifica della cartella di pagamento.

Il pagamento parziale di importi iscritti a ruolo può conseguire anche alla notifica del solo avviso di accertamento o ad altre iniziative autonome del contribuente che sia venuto a conoscenza aliunde dell’iscrizione a ruolo; non risulta del resto neanche specificato nel motivo di impugnazione se le cartelle avessero ad oggetto l’intero importo inizialmente iscritto a ruolo o solo il debito residuo all’esito del pagamento parziale.

In assenza di ulteriori elementi circa le modalità, i termini ed i tempi con cui il contribuente ha proceduto alla parziale estinzione del debito tributario, il mero pagamento parziale di un importo iscritto a ruolo non costituisce un indice univoco dell’avvenuta e tempestiva conoscenza della cartella esattoriale ad esso relativo, ed è pertanto inidoneo a determinare la sanatoria di eventuali vizi di notifica della stessa per raggiungimento dello scopo ex art. 156 comma 3 codice procedura civile .

Cassazione Civile ordinanza n. 3088 del 01-02-2019