Il rilascio dell' estratto ruolo non obbliga il contribuente ad impugnare la cartella di pagamento.

Del tutto irrilevante è la successiva conoscenza dell'iscrizione a ruolo desumibile dall'istanza di sgravio della cartella impugnata, presentata dal contribuente, dimostrando, con tale atto, di conoscere i ruoli iscritti a tale titolo.

Al riguardo, infatti, deve ricordarsi che in tema di contenzioso tributario, solo la piena conoscenza dell'atto da parte del contribuente consente il consapevole esercizio del diritto di impugnativa, con la conseguenza che l'acquisizione da parte del contribuente di una copia dell'estratto di ruolo riportante l'indicazione di avvenuta iscrizione a ruolo di quanto poi trasfuso nella relativa cartella di pagamento, non può assurgere a prova della piena conoscenza dell'atto impositivo impugnabile, ai fini della decorrenza del termine di cui all' art. 21 DLGS n. 546/1992.

Cassazione Civile ordinanza n. 22507 del 9-09-2019


DLGS n. 546/1992
Art. 21 Termine per la proposizione del ricorso

Comma 1. Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo.